Sez. 2, Sentenza n. 676 del 28/01/1984 (Rv. 432938 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - PRESUNZIONE DI ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DI UNA STRADA PRIVATA - REQUISITI - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL SOGGETTO CHE AGISCE IN "NEGATORIA SERVITUTIS".*
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - PRESUNZIONE DI ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DI UNA STRADA PRIVATA - REQUISITI - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL SOGGETTO CHE AGISCE IN "NEGATORIA SERVITUTIS".*
La presunzione di assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata, non discende dal semplice fatto che essa abbia natura di strada vicinale, ma postula un ulteriore elemento di valutazione, normalmente ravvisabile nell'iscrizione nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico (anche se avente carattere dichiarativo, e non costitutivo), con la conseguenza che in tal caso incombe su colui che agisce in negatoria servitutis l'Onere di provare l'inesistenza di un tale diritto di godimento da parte della collettività. (V 2870/82, mass n 420757; (V 72/78, mass n 389360; (V 4182/76, mass n 382859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)