Sez. 2, Sentenza n. 4182 del 12/11/1976 (Rv. 382859 - 01)
STRADE - COMUNALI - ELENCHI - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE VIE PUBBLICHE O GRAVATE DA USO PUBBLICO - FUNZIONE DICHIARATIVA DELLA PRETESA DEL COMUNE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
STRADE - COMUNALI - ELENCHI - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE VIE PUBBLICHE O GRAVATE DA USO PUBBLICO - FUNZIONE DICHIARATIVA DELLA PRETESA DEL COMUNE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicita dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettivita mediante un'Azione negatoria di servitu. (nella specie, non solo non era mai stata costruita una strada vera e propria lungo il tracciato in questione, ma, con due delibere comunali di pari data, la strada era stata inclusa tra le strade comunali ai sensi dell'art 7 della legge n 126 del 1958 e, contemporaneamente, anche nell'elenco delle strade vicinali ai sensi dell'art 9 della medesima legge).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)