diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2309 del 01/03/1995 (Rv. 490791 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proprietario di terreno confinante - Diritto di prelazione - Condizione ostativa - Esistenza sul terreno in vendita di un contratto di mezzadria, colonia o affitto - Limiti a tale ostacolo.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490791-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In caso di vendita di fondo agricolo il diritto di prelazione e di riscatto spettante al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita è escluso non per effetto della semplice esistenza di un contratto di mezzadria, di colonia, di affitto o di compartecipazione avente ad oggetto quel fondo, ma è necessario altresì che il titolare di uno dei descritti contratti eserciti la diretta conduzione del fondo stesso, conduzione che non ricorre tutte le volte in cui risulti che lo stesso abbia, già in epoca anteriore al trasferimento del terreno, subaffittato il fondo stesso, ancorché senza alcuna eccezione o contestazione da parte del proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 21, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)