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Sez. 3, Sentenza n. 8579 del 06/08/1991 (Rv. 473397 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Spettanza al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - Estremi - Durata minima - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473397-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Ai fini della sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante costituita dall'insediamento sul fondo offerto in vendita di mezzadri, coloni, affittuario, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non รจ necessario che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore di tali soggetti, essendo sufficiente che abbia una natura non precaria e sia contrassegnato dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)