diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5616 del 25/06/1987 (Rv. 454091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DURATA - IN GENERE - CONTRATTO NAZIONALE ED AZIENDALE - NORMALE EFFICACIA "EX NUNC" - ATTRIBUZIONE CONVENZIONALE DI EFFICACIA RETROATTIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DURATA - IN GENERE - CONTRATTO NAZIONALE ED AZIENDALE - NORMALE EFFICACIA "EX NUNC" - ATTRIBUZIONE CONVENZIONALE DI EFFICACIA RETROATTIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel contratto collettivo nazionale ed aziendale è normalmente destinata ad operare ex nunc, ma nulla impedisce che le parti - nell'Esercizio della loro autonomia negoziale - regolino anche situazioni pregresse. La (comune) intenzione dei contraenti, di attribuire efficacia retroattiva ad una o più norma del contratto medesimo, deve per altro emergere in modo sicuro e non equivoco dall'obiettivo contenuto delle clausole contrattuali. (V 6806/83, mass n 431489, sulla seconda parte; (Conf 153/86, mass n 443797, sulla seconda parte; (Conf 6119/85, mass n 443260, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)