Sez. L, Sentenza n. 153 del 14/01/1986 (Rv. 443797 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - VARIAZIONI DELL'INQUADRAMENTO DELLA CATEGORIA - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 9 DICEMBRE 1978 PER I DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DI RAFFINAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - VARIAZIONI DELL'INQUADRAMENTO DELLA CATEGORIA - EFFETTO RETROATTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 9 DICEMBRE 1978 PER I DIPENDENTI DI UN'IMPRESA DI RAFFINAZIONE.*
I contratti collettivi possono contenere anche Disposizioni con effetto retroattivo, che disciplinino situazioni pregresse; ma non è idonea a significare tale comune intenzione delle parti, che deve emergere in modo sicuro ed inequivoco dall'obiettivo contenuto delle clausole contrattuali, la mera circostanza che alcune mansioni siano inquadrate in una qualifica superiore a quella stabilita dal precedente contratto collettivo). Giacché tale evenienza - in Mancanza di un espressa volontà di attribuire la qualifica superiore con efficacia retroattivo - si spiega con una sempre possibile diversa valorizzazione che le parti danno delle caratteristiche e della importanza delle medesime mansioni. (nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto ai capi turno pontili dipendenti di un'impresa di raffinazione la qualifica corrispondente al terzo livello fin dalla data dell'assunzione, sul presupposto che il CCNL 9 dicembre 1978 di categoria, successivo alla data predetta, contratto che tale inquadramento prevedeva, aveva efficacia retroattiva interpretando autenticamente il precedente contratto collettivo, che invece contemplava un inquadramento inferiore per le medesime mansioni; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 6806/83, mass n 431489; (V 1275/80, mass n 411861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)