Sez. 6, Sentenza n. 2959 del 11/12/1986 Ud. (dep. 11/03/1987) Rv. 175301 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - TRUFFA - CRITERI DISTINTIVI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE - TRUFFA - CRITERI DISTINTIVI.*
La distinzione tra peculato o malversazione o truffa attiene al modo in cui il soggetto è venuto in possesso della cosa o del denaro nell'ambito della persona giuridica presso la quale esplica le sue funzioni o il suo servizio e non alla precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto al mezzo fraudolento. Ne deriva che vi è malversazione o peculato tutte le volte in cui il soggetto abbia il possesso per ragione di ufficio o servizio del denaro che si appropria; vi è truffa qualora il soggetto si sia procurato fraudolentemente il possesso che non aveva. A tale ultimo fine è necessario far riferimento non ad un possesso materiale, ma alla disponibilità giuridica del denaro, del quale il soggetto possa conseguire la consegna mediante un atto dispositivo di sua Competenza. (V mass n 168846; (V mass n 167325; (Conf mass n 168844 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)