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Sez. L, Sentenza n. 6563 del 18/03/2009 (Rv. 607418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento economico per servizio estero - Somme erogate a titolo di rimborso spese - Natura retributiva - Condizioni - Carattere forfettario del rimborso - Irrilevanza - Collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

In materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, alle somme erogate a titolo di rimborso spese va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, non assumendo rilievo il carattere forfettario o meno del rimborso ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività. (Nella specie, relativa alla domanda di liquidazione del TFR a favore di un dipendente che, in posizione di distacco, aveva svolto le sue mansioni a Panama, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto natura retributiva alle spese relative all'alloggio, al rimborso dei viaggi aerei, alle spese di iscrizione e frequenza nelle scuole dei figli trasferiti all'estero in quanto attribuzioni patrimoniali dirette alla salvaguardia della retribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)