Sez. L, Sentenza n. 24875 del 25/11/2005 (Rv. 585291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità estero - Natura retributiva - Fattispecie concernente il computo dell'assegno di sede estera nel TFR per il personale direttivo delle aziende di credito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
All'assegno di sede estera va riconosciuta natura integralmente retributiva, tanto nel caso in cui abbia una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata all'estero, quanto nel caso in cui esso sia correlato all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro in territorio straniero.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, aveva ritenuto che l'art. 67 del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito 7 luglio 1983, e disposizioni dei successivi CCNL di identico contenuto, escludendo dalla retribuzione annua utile per il calcolo del tfr solo gli emolumenti di carattere eccezionale, i rimborsi spese ed i trattamenti di missione individuati contrattualmente, costituissero una maggiore specificazione del disposto dell'art. 2120 cod. civ., ai fini del computo dell'assegno di sede estera nel TFR).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 07/07/1983 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)