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Sez. L, Sentenza n. 24875 del 25/11/2005 (Rv. 585291 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità estero - Natura retributiva - Fattispecie concernente il computo dell'assegno di sede estera nel TFR per il personale direttivo delle aziende di credito.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585291-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

All'assegno di sede estera va riconosciuta natura integralmente retributiva, tanto nel caso in cui abbia una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata all'estero, quanto nel caso in cui esso sia correlato all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro in territorio straniero.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, aveva ritenuto che l'art. 67 del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito 7 luglio 1983, e disposizioni dei successivi CCNL di identico contenuto, escludendo dalla retribuzione annua utile per il calcolo del tfr solo gli emolumenti di carattere eccezionale, i rimborsi spese ed i trattamenti di missione individuati contrattualmente, costituissero una maggiore specificazione del disposto dell'art. 2120 cod. civ., ai fini del computo dell'assegno di sede estera nel TFR).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 07/07/1983 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)