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Sez. L, Sentenza n. 23622 del 22/11/2010 (Rv. 615123 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento economico per servizio estero - Natura retributiva o risarcitoria degli emolumenti - Accertamento - Compito del giudice di merito - Somme erogate in riferimento alle maggiori spese o ai disagi del lavoratore - Onere probatorio a carico del lavoratore - Motivazione da parte del giudice - Contenuto - Fattispecie relativa a trattamento economico aggiuntivo per servizio svolto in Francia.
Stato
decisa il 2010-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615123-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

L'accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all'estero è riservato al giudice di merito, gravando sul lavoratore - ove il contratto giustifichi l'erogazione delle somme in riferimento non al valore professionale della prestazione ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia - l'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, ed al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo alle somme corrisposte per le spese di vitto, alloggio e trasporti durante il soggiorno lavorativo in Francia, aveva ritenuto - ai fini del computo del TFR - la loro natura risarcitoria e non retributiva con motivazione ritenuta congrua e logicamente plausibile pure in ordine alla mancata valutazione della determinazione del fisco francese, fatto da ritenere privo del requisito della decisività, in quanto le qualificazioni ai fini tributari sono ininfluenti fuori del settore specifico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)