Sez. 2, Sentenza n. 13326 del 06/10/2000 (Rv. 540844 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Sopravvenienza prima della chiusura della discussione in primo grado, ma dichiarata dal difensore della parte alla prima udienza di appello, senza costituirsi - Irrilevanza della dichiarazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Il decesso della parte costituita, avvenuto prima dell'udienza di discussione della causa in primo grado, ma dichiarato dal difensore della medesima alla prima udienza del giudizio di appello, senza però costituirsi, non comporta l'interruzione del processo perché di detta dichiarazione non può tenersi conto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)