Sez. 1, Sentenza n. 7821 del 26/08/1996 (Rv. 499356 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte costituita - Sopravvenienza prima della chiusura della discussione - Omessa dichiarazione da parte del procuratore costituito - Procura "ad litem" conferita anche per gli ulteriori gradi del processo - Impugnazione da parte del procuratore - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La morte o la perdita delle capacità della parte costituita, quando sopravviene nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ. senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza, nella relativa disciplina, dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato, ai sensi del citato art.300, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione del giudizio di primo grado (o del giudizio di appello), l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti dal giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem", pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante preposizione di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)