Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11481 del 25/05/2011 (Rv. 618110 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Società commerciale di rilevanti dimensioni ed articolata in più unità produttive - Illecito amministrativo commesso in una soltanto di esse - Responsabilità del legale rappresentante della società - Esclusione - Responsabilità del preposto alla singola unità - Sussistenza - Responsabilità in solido della società - Sussistenza - Mancata individuazione in concreto dell'autore dell'illecito - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (nella specie, esposizione in vendita di alimenti privi dei prescritti dati identificativi) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima, la responsabilità della quale rimarrà ferma anche nel caso in cui non sia stato possibile, in concreto individuare la persona fisica autrice materiale dell'illecito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)