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Sez. U, Ordinanza n. 11722 del 06/06/2005 (Rv. 583773 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali - Ambito - Controversie concernenti l'avviamento al lavoro di disoccupati in possesso della prescritta qualifica professionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583773-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, secondo il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo delineato dall'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ad assunzioni di lavoro che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali, anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi (che - ove in concreto presenti - danno diritto in via prioritaria all'assunzione), non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra "aspiranti" all'assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere, con la nomina dei "vincitori", la relativa competizione. Da tanto deriva che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esclusione di un aspirante, in possesso di una qualifica professionale rientrante fra quelle previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (nel caso, addetto allo smaltimento differenziato di rifiuti), dalla graduatoria regionale dei disoccupati, con il conseguente mancato avviamento al lavoro (nella specie, presso un Consorzio smaltimento rifiuti).

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 845 art. 14, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)