Sez. L, Sentenza n. 13397 del 08/06/2006 (Rv. 589863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Regime transitorio ex art. 59, comma ottavo, legge n. 449 del 1997 - Beneficiari - Lavoratori con trattamento di pensione a carico delle gestioni per lavoratori autonomi - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di requisiti per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, alla stregua del regime transitorio, limitato agli anni 1998-2000, introdotto dalla legge n. 449 del 1997, la disposizione contenuta nella penultima proposizione dell'art. 59, ottavo comma, del citato decreto, relativa all'accesso al pensionamento dal primo aprile 1998, per coloro che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 1997, i requisiti previsti dai commi 6 e 7, riguarda, come espressamente previsto, solo i "dipendenti" e non opera per i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per i lavoratori autonomi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)