Sez. 3, Sentenza n. 1153 del 07/11/2012 Ud. (dep. 09/01/2013) Rv. 254155 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Termine biennale indicato dall'art. 100 d.P.R. n. 570 del 1960 - Deroga di quello previsto per la prescrizione ordinaria - Esclusione - Natura di termine di decadenza - Sussistenza.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In tema di reati elettorali, il termine biennale decorrente "dalla data del verbale ultimo delle elezioni", entro cui si prescrive l'azione penale per i reati elettorali previsti dal T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 100, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), non si applica, in deroga al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen., al reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 361 del 1957, sia perché tale regime speciale è riferibile ai soli reati previsti dal medesimo testo normativo del 1960, sia perché esso fa riferimento soltanto al tempo entro cui ogni elettore può promuovere l'azione penale.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1957 num. 361 art. 95, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)