Sez. 3, Sentenza n. 17630 del 23/03/2005 Ud. (dep. 10/05/2005) Rv. 231614 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Termine di prescrizione di cui all'art. 100 della legge n.570/1960 per i reati in materia di elezioni comunali - Natura - Differenza con la prescrizione del reato.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
L'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, nel riconoscere ad ogni elettore la possibilità di promuovere l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali e di costituirsi parte civile, subordina tale possibilità ad un limite temporale (due anni dalla data dell'ultimo verbale elettorale). Tali reati sono perciò sottoposti a due diversi tipi di prescrizione: quella già menzionata, riguardante il momento genetico, cioè la promozione dell'azione penale, e quella prevista dal cod. pen., attinente al reato stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)