Sez. 3, Sentenza n. 42199 del 25/10/2006 Ud. (dep. 22/12/2006) Rv. 235792 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Termine di prescrizione di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 per i reati in materia di elezioni comunali - Natura diversa rispetto alla prescrizione del reato - Esclusione - Ragioni.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In materia di reati elettorali, l'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, che riconosce ad ogni elettore la possibilità di promuovere, entro due anni, l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali, nonchè la possibilità di costituirsi parte civile, non ha introdotto una diversa tipologia di prescrizione, collegata all'azione penale, ma ha stabilito un termine di prescrizione del reato di durata ridotta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)