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Sez. 1, Sentenza n. 31389 del 10/07/2007 Cc. (dep. 01/08/2007) Rv. 237502 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Riprese filmate - Riconducibilità alle intercettazioni - Esclusione - Sussumibilità sotto la categoria delle prove documentali - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237502-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Le prove rappresentate dalle riprese videofilmate non appartengono al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ma a quello delle prove documentali non disciplinate dalla legge, con la conseguenza che ad esse non si applicano le limitazioni stabilite dalla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod.proc.pen., ma soltanto quelle derivanti dal rispetto della libertà morale della persona, che va verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla loro utilizzabilità. V. Corte cost., sentenza n. 135 del 2002.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)