Sez. 3, Sentenza n. 37197 del 07/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248563 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Videoriprese di atti non comunicativi nel corso del procedimento - Prova atipica - Configurabilità - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
Le videoriprese di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all'interno del domicilio lavorativo dell'autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., non necessitando quindi, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione del giudice. (Fattispecie di riprese effettuate, d'intesa con la Polizia, dalla vittima di atti sessuali posti in essere dal datore di lavoro della stessa all'interno del comune studio professionale; in motivazione la Corte ha precisato che la predetta autorizzazione sarebbe stata necessaria ove le videoriprese avessero riguardato "atti comunicativi").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)