Sez. 5, Sentenza n. 24715 del 07/05/2004 Ud. (dep. 31/05/2004) Rv. 228732 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Riprese videofilmate - Configurabilità come intercettazioni - Esclusione - Configurabilità come prove documentali atipiche - Sussistenza - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Le riprese videofilmate costituiscono prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen. e pertanto non possono considerarsi assimilabili al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Ne discende che ad esse non si applica la disciplina prevista dagli artt. 266 e segg. stesso codice, fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all'art. 14 Cost., che va valutato di volta in volta. (Nella specie si è ritenuto che la libertà domiciliare non fosse stata compressa in quanto la telecamera era stata collocata in un garage condominiale, area ricadente nell'utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera della privata dimora). V. Corte cost., 24 aprile 2002 n. 135.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)