Sez. 4, Sentenza n. 44484 del 18/06/2003 Ud. (dep. 20/11/2003) Rv. 226407 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Riprese videofilmate - Prove documentali non disciplinate dalla legge - Appartenenza al "genus" delle intercettazioni - Esclusione - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
Le riprese video filmate (nella fattispecie, videoregistrazioni di rapporti sessuali effettuate nell'ambito di un indagine in tema di sfruttamento della prostituzione) vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen., e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. del codice di rito, ma soltanto il limite della libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 della Costituzione e verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova. (C. cost., sent. n. 135 del 2002).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)