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Sez. L, Sentenza n. 2625 del 20/03/1999 (Rv. 524374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Commissione di garanzia - Valutazione di inidoneità dell'accordo sindacale per la determinazione delle prestazioni essenziali - Proposta della Commissione - Efficacia vincolante - Comandata di personale necessario per assicurare le prestazioni ritenute essenziali nella proposta - Condotta antisindacale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI

Nel sistema delineato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali - che, tra l'altro, al primo comma dell'art. 2 (con norma imperativa dotata di effettiva esigibilità anche qualora tra le parti non siano intervenuti i contratti collettivi o gli accordi previsti nel secondo comma), stabilisce le procedure da seguirsi nella proclamazione degli scioperi ed impone i limiti concernenti la necessità dell'erogazione agli utenti delle prestazioni indispensabili per garantire loro il godimento dei diritti della persona - quando l'accordo raggiunto fra le parti contrapposte per la determinazione delle prestazioni essenziali, da assicurare nell'attuazione di uno sciopero, sia stato ritenuto inidoneo dalla Commissione di garanzia, che abbia formulato alle parti medesime una <<proposta>> perché determinate prestazioni siano garantite in quanto essenziali, tale <<proposta>> ha efficacia (non già meramente propositiva, ma) vincolante nei confronti sia delle parti medesime che del giudice che resta vincolato, quanto al giudizio di congruità delle prestazioni indispensabili, dalla valutazione della Commissione. Pertanto non integra, sotto il profilo oggettivo, gli estremi della condotta antisindacale l'ordine di servizio con cui il datore di lavoro abbia comandato al lavoro il personale necessario per assicurare le prestazioni ritenute essenziali nella proposta della Commissione di garanzia, ancorché non previste dall'accordo suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)