Sez. L, Sentenza n. 3785 del 15/03/2001 (Rv. 544808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Determinazione delle prestazioni essenziali - Accordo sindacale - Valutazione di inidoneità da parte della Commissione di garanzia - Conseguente proposta della Commissione - Efficacia vincolante - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI
Nel sistema delineato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 per i servizi pubblici essenziali - che, tra l'altro, al primo comma dell'art. 2 (con norma imperativa dotata di effettiva esigibilità anche qualora tra le parti non siano intervenuti i contratti collettivi o gli accordi previsti nel secondo comma), stabilisce le procedure da seguirsi nella proclamazione degli scioperi ed impone i limiti concernenti la necessità dell'erogazione agli utenti delle prestazioni indispensabili per garantire loro il godimento dei diritti della persona -, qualora l'accordo raggiunto fra le parti contrapposte per la determinazione delle prestazioni essenziali da assicurare nell'attuazione di uno sciopero sia stato ritenuto inidoneo dalla Commissione di garanzia, e questa abbia formulato alle parti medesime una "proposta" perché determinate prestazioni siano garantite in quanto essenziali, tale "proposta", se lo stesso datore di lavoro l'abbia riconosciuta, come nella specie, priva di efficacia vincolante, definendola, per converso, un "ineludibile referente" (sicché l'attribuzione di una diversa efficacia alla proposta medesima contrasterebbe con l'art. 112 cod. proc. civ.), ha efficacia meramente propositiva e non vincolante nei confronti sia delle parti, sia del giudice, che non resta, pertanto, vincolato, quanto al giudizio di congruità delle prestazioni indispensabili, alla valutazione della Commissione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)