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Sez. L, Sentenza n. 3622 del 28/03/1995 (Rv. 491452 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - SOSPENSIONE | Ordinanza relativa emessa dal giudice d'appello - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Contestuale declaratoria del potere del giudice di pronunciarsi sulla richiesta inibitoria - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491452-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - ESECUTIVITÀ PROVVISORIA - SOSPENSIONE

L'ordinanza emessa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 431, terzo comma, cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione, in quanto la stessa non esula dal novero dei provvedimenti cautelari, privi di contenuto decisorio in quanto destinati ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbiti dalla sentenza che lo conclude; né tale conclusione può essere modificata per il fatto che con tale ordinanza si sia deciso altresì in ordine alla sussistenza in capo al giudice d'appello del potere di pronunciarsi sulla richiesta di inibitoria, atteso che il giudizio sulla sussistenza, in capo al giudice adito, della "potestas" di provvedere è pregiudiziale ed implicito in ogni provvedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)