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Sez. L, Sentenza n. 4008 del 03/07/1985 (Rv. 441528 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE ED AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO LORO CORRISPOSTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441528-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE ED AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO LORO CORRISPOSTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - INSUSSISTENZA.*

Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri, disciplinato dagli artt. 74 e segg. del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n. 148), non integra un rapporto di lavoro, né autonomo, né subordinato, ma è diretto esclusivamente all'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante i prescritti concorsi, dietro corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo ed inteso soltanto a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. Consegue che la controversia per la quantificazione ed il pagamento di detto assegno non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e, pertanto, non è soggetta al rito del lavoro, bensì a quello ordinario, con conseguente applicazione dei normali criteri di Competenza per valore. (V 5847/83, mass n 430685; (V 1793/82, mass n 419648; (V 4553/81, mass n 415267; (V 4488/80, mass n 408363; (Conf 2586/84, mass n 434606; (Conf 3850/83, mass n 428769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)