Sez. L, Sentenza n. 6703 del 21/03/2007 (Rv. 595624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Interpretazione di contratti collettivi di diritto comune - Vizi riguardanti l'applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e la congruità della motivazione - Delibazione contenuta in precedenti pronunzie della Corte di cassazione - Richiamo delle stesse argomentazioni ai fini della manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Dato che tutta l'attività del giudice di legittimità è caratterizzata dalla funzione nomofilattica e che, ove siano dedotte questioni attinenti pretese fondate su fonti pattizie, il controllo della Corte di cassazione investe non soltanto il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e segg. del codice civile, ma anche il controllo della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 del cod. proc. civ., in relazione a motivi che contestino l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto collettivo, la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 375 dello stesso cod. proc. civ., può essere ritenuta sulla base delle conclusioni cui siano pervenute precedenti pronunzie della Corte in sede di scrutinio di decisioni di merito fondate sugli stessi profili di fatto e su argomentazioni sostanzialmente identiche. (Nel caso di specie la Corte, similmente a quanto riscontrato da precedenti pronunzie adottate in relazione ad analoghe controversie, ha rilevato che nessuno degli argomenti adottati dal giudice di merito nell'interpretazione del contratto collettivo risulta idoneo a suffragare la soluzione accolta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)