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Sez. 2, Sentenza n. 1799 del 09/05/1977 (Rv. 385533 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - MODIFICABILITA E REVOCABILITA - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA COLLEGIALE AMMISSIVA DELLA PROVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385533-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - MODIFICABILITA E REVOCABILITA - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA COLLEGIALE AMMISSIVA DELLA PROVA - AMMISSIBILITA.*

Nel sistema del codice di rito, le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno quelle del giudice istruttore, mirando all'unico fine di provvedere all'istruzione della causa. Esse, salve le limitazioni di cui all'art 177 cod proc civ, sono sempre modificabili e revocabili mediante la successiva sentenza, che rimane cosi il tipico e definitivo provvedimento decisorio. Pertanto, poiche il giudice del merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia puo essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa, il collegio giudicante si avvale rettamente dei suoi poteri discrezionali allorche, valutati i risultati istruttori conseguiti, stimi inutile l'esecuzione degli altri mezzi di prova gia disposti e provveda a revocare, per questa parte, precedente sua ordinanza. (V 1186/75, mass n 374621; (V 1302/70, mass n 347009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)