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Sez. L, Sentenza n. 14818 del 22/11/2001 (Rv. 550517 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Liquidazione da parte dell'OPAFS - Termine di novanta giorni previsto dall'art. 7 legge n. 75 del 1980 - Applicabilità - Privatizzazione del rapporto - Irrilevanza - Soppressione dell'OPAFS - Successione della SpA Ferrovie dello Stato - Persistenza della disciplina sui termini di liquidazione dell'indennità di buonuscita - Limiti temporali.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550517-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Il termine di novanta giorni per la corresponsione dell'indennità di buonuscita, applicabile ex art. 7 legge 20 marzo 1980 n. 75 all'indennità di buonuscita da corrispondere ai ferrovieri da parte dell'OPAFS (Opera di previdenza e di assistenza delle Ferrovie dello Stato), trova applicazione anche per la liquidazione della stessa indennità da parte della SpA Ferrovie dello Stato, a seguito della soppressione dell'OPAFS, essendo la relativa disciplina rimasta inalterata anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro di tali dipendenti, sia pure in via provvisoria, e cioè, ai sensi dell'art. 13 D.L. 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni in legge 30 maggio 1995 n. 204, fino all'intervento di una nuova disciplina dell'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7 com. 3, Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)