Sez. 1, Sentenza n. 891 del 11/03/1975 (Rv. 374280 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione giudiziale e ammessa solo se il giudice riconosca la facile e pronta liquidita del credito opposto e l'uso di tale facolta e rimessa al suo apprezzamento discrezionale, insindacabile in Cassazione. (Conf 3788/71, mass n 355631; V 1137/70, mass n 346720; (V 1941/69, mass n 341103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)