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Sez. L, Sentenza n. 11635 del 18/11/1998 (Rv. 520813 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Lavoratore dimorante in luogo diverso da quello di residenza - Infortunio occorso facendo ritorno al luogo di residenza non al termine della settimana lavorativa, per assistere un congiunto ammalato - Indennizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520813-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In tema di infortunio in itinere, l'esposizione al rischio della strada conserva il collegamento con l'attività lavorativa, e non se ne dissocia, solo quando il viaggio si svolga al termine della prestazione lavorativa, per il precipuo fine di far ritorno al proprio domicilio. La scelta di un momento diverso, per diversa finalità non inerente ad esigenze lavorative, determina l'interruzione del nesso di causalità tra il lavoro e il rischio di infortunio e l'insorgere della diversa fattispecie del rischio elettivo (Nella specie è stato escluso che configurasse infortunio in itinere quello occorso ai lavoratori - dimoranti in luogo diverso da quello di residenza - che, approfittando di una temporanea sospensione del lavoro, con il proprio mezzo facevano ritorno al paese di residenza non al termine della settimana lavorativa, ma in giorno infrasettimanale, per assistere un congiunto ammalato).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)