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Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 07/04/1992 (Rv. 476662 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Candidati con carichi presso enti sottoposti a vigilanza dell'ente interessato alle elezioni - Situazione di incompatibilità - Condizione - Mera erogazione di sovvenzioni saltuarie e di modeste entità o di benefici - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476662-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità

Ai fini della sussistenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 3 primo comma n. 1 della legge 23 aprile 1981 n. 154, concernente l'elezione a consigliere regionale, provinciale o comunale di candidati che rivestano cariche presso enti sottoposti a vigilanza di quello interessato alla consultazione elettorale, è necessario che la vigilanza stessa si concreti in una vera e propria ingerenza della regione, della provincia o del comune nel funzionamento dell'ente, istituto o azienda, ossia nell'esercizio di un potere di incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo, in conformità ad apposita disposizione di legge, di contratto o statutaria, senza che rilevi la sola erogazione di sovvenzioni saltuarie e di modesta entità o di benefici quali la disponibilità di locali o di linee telefoniche.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)