Sez. 2, Sentenza n. 5443 del 04/06/1999 (Rv. 527012 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO | Vendita dell'intero bene in comunione da parte dei comproprietari - Evizione relativa ad una delle quote di comproprietà - Responsabilità dell'altro comproprietario alienante - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO
La quota di comproprietà di un "res" (che, a mente dell'art. 1103 cod. civ. può essere oggetto di autonoma disposizione da parte del titolare) è un bene giuridico dotato di una propria individualità, sicché, in caso di vendita per intero della "res communis", non è tenuto a rispondere della evizione relativa ad una quota il comproprietario titolare dell'altra quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)