diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 47624 del 10/10/2014 Ud. (dep. 18/11/2014) Rv. 261686 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE | Annullamento con rinvio di sentenza dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di revisione - Identificazione del giudice di rinvio - Altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261686-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)