diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10528 del 05/02/2026 Cc. (dep. 19/03/2026) Rv. 289633-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Evento familiare di particolare gravità - Nozione - Fatto di eccezionale rilievo nella vita affettiva del detenuto - Valutabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289633-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. (In motivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)