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Sez. 1, Sentenza n. 21100 del 22/04/2026 Cc. (dep. 08/06/2026) Rv. 290242-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Evento familiare di particolare gravità - Nozione - Condizione patologica cronica del congiunto del detenuto - Valutabilità - Reiterazione del beneficio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290242-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere in una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto che impedisca i contatti nelle forme ordinarie, fermo restando che l'eventuale reiterazione del permesso, ammissibile previa valutazione in concreto dell'intensità del legame affettivo, dell'assenza di modalità alternative di contatto e del tempo trascorso dall'ultima fruizione, non può trasformare il beneficio di natura eccezionale in una prassi ordinaria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di permesso di un detenuto per visitare la figlia, affetta da patologie incompatibili con lo svolgimento dei colloqui con modalità ordinarie, stante la prossimità temporale con l'ultimo permesso concesso).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)