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Sez. 1, Sentenza n. 33400 del 29/04/2024 Cc. (dep. 03/09/2024) Rv. 286695-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Presupposti - Valutazione.
Stato
decisa il 2024-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286695-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive.

Costituzione art. 27 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)