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Sez. 1, Sentenza n. 4264 del 27/06/1986 (Rv. 447025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - COSIDDETTE SCALE MOBILI MANUALE O PRIVILEGIATE - CONTRATTI COLLETTIVI DICHIARATI EFFICACI ERGA OMNES DAL D.P.R. 2 GENNAIO 1962 N. 564 - VIGENZA AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - COSIDDETTE SCALE MOBILI MANUALE O PRIVILEGIATE - CONTRATTI COLLETTIVI DICHIARATI EFFICACI ERGA OMNES DAL D.P.R. 2 GENNAIO 1962 N. 564 - VIGENZA AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZE.*

I contratti collettivi del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954 per il personale delle aziende di credito e finanziarie, efficaci "erga omnes" in forza del d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 564, i quali prevedono un sistema di "scala mobile" di tipo anomalo o privilegiato, mediante una rivalutazione di tutte le voci della retribuzione con riferimento al parametro delle variazioni percentuali del costo della vita riscontrate dal comune di Milano, sono operanti ed efficaci anche dopo l'avocazione da parte dello ISTAT, in via esclusiva, nel 1966, dell'elaborazione dei numeri - indice delle suddette variazioni, implicante soltanto la necessità di una sostituzione di quel parametro di riferimento, e dopo la disdetta, nel 1975, dell'accordo collettivo di diritto comune dell'11 gennaio 1968, trattandosi di accordo meramente integrativo dei precedenti contratti "erga omnes". Pertanto, alla data di entrata in vigore del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), sul cosiddetto allineamento delle scale mobili anomale al sistema praticato nel settore industriale, le suddette aziende di credito devono considerarsi ancora tenute a corrispondere ai dipendenti i miglioramenti retributivi discendenti dai citati contratti del 1950 e del 1954, e, quindi, restano obbligate a versare al fondo speciale, previsto dall'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384 (emanato in base alla delega conferita con la menzionata legge di conversione), le maggiori somme contemplate, per l'anno 1977, dallo indicato regime privilegiato, rispetto a quelle concretamente corrisposte alla stregua del nuovo trattamento unico di contingenza. (V 1690/84, mass n 433763).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 30/12/1950, Contr. Coll. 22/05/1954, DPR 02/01/1962 num. 564, Contr. Coll. 11/01/1968, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 06/06/1977 num. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)