Sez. 1, Sentenza n. 8275 del 10/11/1987 (Rv. 455877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI "SCALA MOBILE" PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI "ERGA OMNES" EX D.P.R. N. 564 DEL 1962 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZE - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLE DIFFERENZE TRA IL TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA EX ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI "SCALA MOBILE" PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI "ERGA OMNES" EX D.P.R. N. 564 DEL 1962 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZE - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLE DIFFERENZE TRA IL TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA EX ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE.*
Alla data del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), sull'allineamento delle scale mobili "anomale" al sistema praticato nel settore industriale, le aziende di credito e finanziarie sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti i miglioramenti retributivi, in correlazione delle variazioni del costo della vita, contemplati dai contratti collettivi "erga omnes" del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954 (operanti in proposito anche dopo la disdetta del contratto collettivo di diritto comune dell'11 gennaio 1968), le suddette aziende, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, sono obbligate a versare al fondo speciale, previsto dalla norma medesima, le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza fra il trattamento privilegiato e quello meno favorevole risultante dall'applicazione del sistema di scala mobile del settore industriale, dovuto in base al regime unico di contingenza imposto dall'art. 2 del citato d.l. n. 12 del 1977. (Conf 5885/87, mass n 454280; (Conf 4452/86, mass n 447204; (Conf 4264/86, mass n 447025; (Conf 1690/84, mass n 433763).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 06/06/1977 num. 384 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)