Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 12/03/1984 (Rv. 433763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI "SCALA MOBILE" PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI "ERGA OMNES" CON D.P.R. N. 564 DEL 1962 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZE - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLA DIFFERENZA TRA IL SUDDETTO TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CONCRETAMENTE CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA IMPOSTO DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE MEDESIME.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI "SCALA MOBILE" PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI "ERGA OMNES" CON D.P.R. N. 564 DEL 1962 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZE - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLA DIFFERENZA TRA IL SUDDETTO TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CONCRETAMENTE CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA IMPOSTO DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE MEDESIME.*
Con riguardo ai dipendenti di aziende di credito e finanziarie, i contratti collettivi del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954, efficaci "erga omnes" in forza del d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 564, i quali, con riferimento ai dati sul costo della vita rilevati nel comune di Milano, prevedono un sistema di "scala mobile" cosiddetto anomalo o privilegiato, restano operanti ed efficaci anche dopo che, nel 1965, cessò detta rilevazione municipale del costo della vita, assunta unitariamente dall'ISTAT, e dopo che, nel settembre 1975, venne disdetto l'accordo collettivo (di diritto comune) dell'11 gennaio 1968 tenuto conto che quest'ultimo aveva una portata integrativa (sugli indici da prendere a parametro), non innovativa o sostitutiva dei medesimi contratti "erga omnes". Pertanto, alla data di entrata in vigore del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), essendo le aziende di credito o finanziarie tuttora tenute a corrispondere ai dipendenti i miglioramenti retributivi, per effetto di variazione del costo della vita, stabiliti dai citati contratti del 1950 e del 1954, le aziende medesime, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, sono obbligate a versare al fondo speciale ivi menzionato le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza fra il trattamento discendente dal predetto regime privilegiato e quello concretamente corrisposto in base al regime unico di contingenza imposto dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1977.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 30/12/1950, Contr. Coll. 22/05/1954, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 2 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 564, Contr. Coll. 11/01/1968, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 art. 1, Legge 31/03/1977 num. 91 art. 2 CORTE COST., DPR 06/06/1977 num. 384 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)