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Sez. 1, Sentenza n. 5623 del 26/06/1987 (Rv. 454097 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI SCALA MOBILE PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI 30 DICEMBRE 1950 E 22 MAGGIO 1952 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZA - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLA DIFFERENZA TRA IL SUDDETTO TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CONCRETAMENTE CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA IMPOSTO DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE MEDESIME.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454097-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI SCALA MOBILE PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI 30 DICEMBRE 1950 E 22 MAGGIO 1952 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZA - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLA DIFFERENZA TRA IL SUDDETTO TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CONCRETAMENTE CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA IMPOSTO DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE MEDESIME.*

Alla data del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), sull'allineamento delle scale mobili "anomale" al sistema praticato nel settore industriale, le aziende di credito e finanziarie sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti i miglioramenti retributivi, in correlazione delle variazioni del costo della vita, contemplati dai contratti collettivi "erga omnes" del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954 (operanti in proposito anche dopo la disdetta del contratto collettivo di diritto comune dell'11 gennaio 1968). Le suddette aziende, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, sono obbligate a versare al fondo speciale, previsto dalla norma medesima, le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza fra il trattamento privilegiato e quello meno favorevole risultante dall'applicazione del sistema di scala mobile del settore industriale, dovuto in base al regime unico di contingenza imposto dall'art. 2 del citato d.l. n. 12 del 1977. (Conf 4452/86, mass n 447204; (Conf 4264/86, mass n 447025; (Conf 1690/84, mass n 433763).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 06/06/1977 num. 384 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)