Sez. L, Sentenza n. 5212 del 25/05/1998 (Rv. 515808 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Identificazione nella sentenza di appello - condizioni - Interpretazione - Del giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
La sentenza d'appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa e non l'operato del primo giudice, onde il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza d'appello. L'interpretazione della sentenza che costituisce titolo esecutivo eseguita dal giudice dell'opposizione costituisce interpretazione del giudicato esterno e si risolve pertanto in un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo se siano stati violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dai giudici di merito non sia immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)