Sez. 3, Sentenza n. 754 del 23/01/1995 (Rv. 489857 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Titolo esecutivo costituito da sentenza - Interpretazione del giudice dell'opposizione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in cosa giudicata, eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e, pertanto, è incensurabile in Cassazione, sempre che non siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito sia immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)