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Sez. 3, Sentenza n. 5366 del 29/05/1998 (Rv. 515974 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Morte del danneggiato nel corso del giudizio di liquidazione del danno per cause estranee al fatto lesivo - Richiesta dei danni da parte degli eredi "iure successionis" - Liquidazione del danno - Riferimento alla vita effettiva del danneggiato - Necessità - Criterio di liquidazione - Parametro del valore medio del punto di invalidità - Utilizzazione - Ammissibilità - Adeguamento alle particolarità del caso mediante coefficienti correttivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515974-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione dei danni futuri che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" e non "iure proprio", va effettuata con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato, in quanto essendo ormai certa la durata del pregiudizio sofferto è possibile calcolare l'indennizzo in misura corrispondente alla reintegrazione effettivamente dovuta. A tal fine nel procedere alla liquidazione del danno il giudice può far ricorso al criterio del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché fornisca congrua motivazione circa l'adeguamento di detto valore medio alle peculiarità del caso (Nella specie - con sentenza confermata sul punto dalla S.C. - i giudici del merito, dopo avere fissato in due milioni di lire il valore medio del punto per un soggetto di sessantasette anni con probabilità di vita per ulteriori dodici anni, ma effettivamente deceduto nel corso del giudizio dopo trecentosessantasette giorni dal sinistro, avevano ridotto tale valore medio ad un milione adottando il criterio del calcolo dell'effetto demoltiplicatore della liquidazione anticipata sul capitale spettante al danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)