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Sez. 3, Sentenza n. 9772 del 16/09/1995 (Rv. 494029 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri - Utilizzazione del criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. n. 857 del 1976 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494029-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Siccome il danno biologico è indipendente dalle ripercussioni che esso può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può utilizzarsi, come parametro di riferimento per la sua liquidazione, il criterio del triplo della pensione sociale indicato dall'art. 4, comma terzo, del D.L. n. 857 del 1976 (convertito in legge n. 39 del 1977), il quale si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)