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Sez. 1, Sentenza n. 1030 del 06/02/1999 (Rv. 523013 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RISCOSSIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO | Perdurante efficacia della dichiarazione di successione - Contestazione - Disciplina ex art. 44 d.P.R. n. 637/72 - ApplicabilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523013-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RISCOSSIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO

Nella ipotesi in cui sia specificamente contestata in giudizio la perdurante efficacia della dichiarazione di successione e, quindi, la automatica qualificazione dell'imposta liquidata siccome "principale", non può trovare applicazione l'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, laddove prevede, tra l'altro, in combinato disposto con l'art. 33, comma 6, dello stesso decreto, che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale liquidata in base alla dichiarazione presentata dallo stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)