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Sez. L, Sentenza n. 7258 del 03/12/1983 (Rv. 431857 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - INOSSERVANZA - DENUNCIA DELLA PARTE IN APPELLO O IN SEDE DI LEGITTIMITÀ IN ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA CHIAMATA OD AL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINARE L'INTERVENTO EX ART. 107 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431857-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - INOSSERVANZA - DENUNCIA DELLA PARTE IN APPELLO O IN SEDE DI LEGITTIMITÀ IN ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA CHIAMATA OD AL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINARE L'INTERVENTO EX ART. 107 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

La parte, che non ha chiamato il terzo nel giudizio con le modalità e nei termini fissati dall'art. 269 primo comma cod. proc. civ. non può denunciare, in grado d'appello od in Sede di legittimità, la mancata concessione di un termine per effettuare la chiamata medesima, secondo la previsione del secondo comma del citato art. 269 cod. proc. civ., ovvero il mancato Esercizio del potere di ordinare l'intervento di detto terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado. (Conf 2559/81, mass n 413336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)