Sez. 2, Sentenza n. 3667 del 13/04/1987 (Rv. 452598 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NATURA DISCREZIONALE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NATURA DISCREZIONALE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La chiamata in causa del terzo, sia ad istanza della parte - che non si sia avvalsa della facoltà di citarlo per la prima udienza del giudizio di primo grado, preferendo invocare, entro tale udienza, la concessione di un termine per provvedervi -, sia "iussu iudicis", è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto in omaggio al criterio dell'economia dei giudizi e al fine di evitare eventuali conflitti di giudicati, sicché il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura né col mezzo dell'appello, né, tanto meno, col ricorso per Cassazione. (V 7258/83, mass n 431857; (V 2559/81, mass n 413336; (Conf 3914/78, mass n 393513; (Conf 4120/76, mass n 382773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)