Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 09/05/1990 (Rv. 467050 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA CHIAMATA - NATURA DISCREZIONALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA CHIAMATA - NATURA DISCREZIONALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La chiamata in causa del terzo ad istanza della parte che non si sia avvalsa della facoltà di citato per la prima udienza del giudizio di merito, preferendo invocare, entro tale udienza, la concessione di un termine per provvedervi, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice ed al suo prudente apprezzamento di estendere il giudizio ad altro soggetto, sicché il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non è suscettibile di censura in Sede di legittimità. (V 7258/83, mass n 431857; (Conf 3667/87, mass n 452598; (Conf 3914/78, mass n 393513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)