Sez. 1, Sentenza n. 2559 del 28/04/1981 (Rv. 413336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - INOSSERVANZA - DENUNCIA DELLA PARTE IN APPELLO O IN SEDE DI LEGITTIMITA IN ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DI UN TERMINE PER EFFETTUARE LA CHIAMATA OD AL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINARE L'INTERVENTO EX ART 107 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - INOSSERVANZA - DENUNCIA DELLA PARTE IN APPELLO O IN SEDE DI LEGITTIMITA IN ORDINE ALLA MANCATA CONCESSIONE DI UN TERMINE PER EFFETTUARE LA CHIAMATA OD AL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINARE L'INTERVENTO EX ART 107 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
La parte, che non ha chiamato il terzo nel giudizio con le modalita e nei termini fissati dall'art 269 primo comma cod proc civ, non puo denunciare, in grado d'appello od in Sede di legittimita, la mancata concessione di un termine per effettuare la chiamata medesima, secondo la previsione del secondo comma del citato art 269 cod proc civ, ovvero il mancato Esercizio del potere di ordinare l'intervento di detto terzo a norma dell'art 107 cod proc civ, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado. (V 4432/79, mass n 400977; (V 2843/75, mass n 376870).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)